Indipendentemente dal fatto che venga collocato in un condominio o in una casa privata, l’ascensore ha un ruolo di fondamentale importanza nel luogo abitativo di ogni singolo soggetto. Esso, infatti, agevola lo spostamento di persone anziane o disabili, risultando di fondamentale importanza per la loro mobilità all’interno del complesso dove risiedono.
Anche le persone senza alcun tipo di problematica motoria, tuttavia, possono trarre significativi vantaggi dalla presenza di un ascensore. Basti pensare, ad esempio, a quei soggetti che vivono in un condominio ed il loro appartamento si trova collocato ad un piano superiore rispetto al primo: in questo caso può risultare di fondamentale importanza per il trasporto delle buste della spesa, solo per citare un esempio dei tanti che si potrebbero fare.
La manutenzione ordinaria
L’installazione di un ascensore, di conseguenza, migliora sensibilmente la qualità della vita. E per renderlo sempre pienamente efficiente e funzionante, è indispensabile procedere periodicamente ad opere manutentive in grado di fornire la massima sicurezza a chi lo utilizza. Al di là dell’obbligo “morale”, questa attività deve essere obbligatoriamente svolta ai sensi dall’articolo 15 del DPR 162/99.
Questa legge obbliga il proprietario dell’impianto ad affidare la manutenzione ai quei soggetti abilitati a svolgere questa funzione: è assolutamente vietato mantenere attivo un ascensore per il quale non sia stata affidata la manutenzione ad un soggetto legalmente riconosciuto. Che ci si affidi ad una ditta di installazione ascensori Pavia o di qualsiasi altra città della nostra penisola, è importante accertarsi che la stessa fornisca nel proprio “pacchetto” una costante ed esaustiva opera manutentiva.
La legge summenzionata, in tal senso, parla chiaramente. Le opere di manutenzione si suddividono in due categorie: ordinarie e straordinarie. Negli interventi ordinari, la ditta incaricata svolge una doppia visita all’edificio dove è collocato l’ascensore. La prima visita ha lo scopo preventivo di certificare il corretto funzionamento delle principali componenti impiantistiche, come porte, serrature e funi, oltre a procedere alla classica pulizia e lubrificazione.
Nella seconda visita, invece, viene verificata l’efficienza e l’integrità dei componenti di sicurezza e dei dispositivi, come – a titolo esemplificativo – paracadute e sistemi di allarme. Questa opera manutentiva va obbligatoriamente svolta con cadenza semestrale, da effettuare, quindi, almeno due volte nell’arco dell’anno solare, a differenza di quella “preventiva” che, pur essendo consigliata, non deve rispettare alcun tipo di obbligo dal punto di vista legislativo.
La manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria, come dice la parola stessa, prevede che la ditta incarica intervenga tempestivamente per riparare o sostituire delle parti rotte o logorate, in base a quanto previsto dall’articolo 15 del DPR 162/99. In questo caso, però, gli obblighi non sono in capo solo alla ditta incaricata alla manutenzione, ma anche al proprietario dell’edificio dove è ubicato l’ascensore.
Spetta ad esso, infatti, l’obbligo di avvisare tempestivamente la ditta manutentrice, al fine che la stessa possa prontamente recarsi in loco ed effettuare tutte le opere necessarie ad un corretto ripristino della normale attività dell’ascensore. Qualora non provvedesse celermente alla segnalazione del guasto, sullo stesso potrebbero essere additate evidenti responsabilità per eventuali incidenti accaduti a causa della mancata segnalazione del guasto.
E’ inoltre opportuno precisare come il proprietario dell’immobile non possa, in alcun modo, provvedere autonomamente alla riparazione del guasto o a rivolgersi ad un terzo soggetto al di fuori della ditta specificamente incaricata alla manutenzione dell’ascensore: anche in questo caso, qualora si verificassero degli spiacevoli inconvenienti, la responsabilità ricadrebbe direttamente sul proprietario dell’immobile.
Esiste un particolare caso, tuttavia, nel quale è concesso al proprietario di potersi rivolgere ad una ditta differente rispetto a quella di norma incaricata a svolgere l’attività di ordinaria manutenzione. Ciò avviene nei casi di manutenzione straordinaria di rilevante importanza, ma all’impresa originaria spetta, in ogni caso, l’obbligo di verificare l’avvenuta e corretta esecuzione dei lavori eseguiti.