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Come si ripartiscono le spese condominiali per la manutenzione ascensore

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Spesso e volentieri, le riunioni condominiali finiscono per durare un’eternità e non c’è l’occasione di parlare di tutto. Eppure, ci sono alcuni aspetti molto interessanti che riguardano le attività di manutenzione degli ascensori che meritano di essere approfonditi.

Tutti sappiamo che la manutenzione ordinaria e straordinaria sono delle attività estremamente delicate, che vanno chiaramente a rappresentare un bel costo per i condomini, ma che sono strettamente necessarie per garantire sempre il corretto funzionamento dell’impianto di ascensione. Tra l’altro, si tratta di interventi che non si può affidare alla prima ditta che capita, ma ci si deve rivolgere solo ed esclusivamente a delle aziende certificate e che operano in questo campo da diversi anni, come 100ascensori.

L’ascensore, come tutti ben sanno, rende decisamente più semplice portare a termine tante azioni nella vita di tutti i giorni. Ad ogni modo, la sua gestione all’interno di un condominio può creare un gran numero di situazioni di tensione e problematiche che portano a richiedere l’intervento dell’amministratore oppure la discussione all’interno dell’assemblea per poter risolvere le varie questioni.

Le spese ordinarie e straordinarie

Si tratta di tutti quei costi che sono collegati, come si può facilmente intuire, all’attività di manutenzione ordinaria. Stiamo facendo riferimento a una serie di interventi che hanno il carattere della regolarità e che devono essere eseguiti in maniera costante e periodica, in maniera tale da conservare l’impianto di ascensione sempre in perfetta efficienza.   

Le spese che si riferiscono alla manutenzione straordinaria, come si può facilmente intuire, non sono in alcun modo legati agli interventi di manutenzione periodica, come ad esempio il blocco che va a colpire la cabina per via di un guasto al motore e che richiede una risoluzione del problema urgente e immediata.

Come vengono ripartite le spese

Tutte queste spese che si riferiscono alla gestione dell’ascensore condominiale risultano a carica di tutti i condomini che abitano all’interno dell’impianto e che ne usufruiscono, come specificato anche da parte dell’articolo 1123 del Codice Civile. Qualora una struttura dovesse avere svariati piani di scale, ecco che i condomini di ciascuna scala dovranno pagare solamente le spese per l’ascensore in relazione al piano in cui si trovano, visto che useranno l’ascensore solo per raggiungere il proprio appartamento.

L’operazione di vera e propria suddivisione delle spese che sono legate alle varie attività di manutenzione dell’ascensore si calcolano in un modo molto semplice. Il 50%, invece, è correlato ai millesimi di proprietà, mentre il 50% deve essere calcolato in proporzione rispetto al piano in cui si trova il proprio appartamento.

Ci sono delle vere e proprie tabelle di calcolo che si possono sfruttare per capire la somma definitiva. È proprio la normativa italiana attualmente in vigore che prevede di effettuare, per il calcolo delle quote di millesimi di proprietà, il rapporto tra la dimensione dell’unità immobiliare e la dimensione totale dell’edificio. Il risultato deve essere moltiplicato poi per 100 ed ecco che si ottiene il valore espresso in millesimi.

Se, ad esempio, si ha la proprietà di un appartamento di 250 metri quadri, che si trova in un edificio di 1000 metri quadri totali, il calcolo della quota dei millesimi si effettua dividendo 250 per 1000, da cui si ottiene 0,25. Quest’ultimo valore va moltiplicato per 1000 e si ottiene il valore dei millesimi di proprietà, ovvero 250.

Il calcolo di carattere proporzionale in relazione al piano in cui si trova l’appartamento è un po’ più difficile ed è anche questo il motivo per cui l’amministratore di condominio deve usare dei software specifici che consentono di ottenere un risultato finale e poi allegarlo a ciascun verbale che si riferisce all’assemblea di condominio.