Il contratto è un negozio giuridico valido tra due o più parti, che pone in essere effetti giuridici di costituzione, modifica od estinzione dei rapporti giuridici.
Alla luce della sua portata, quando si redige un contratto si devono tenere presenti alcune regole che possano rendere perfetto il contenuto del documento. Una prima cosa da tener conto, fatti salvi i casi eccetti previsti dalla legge, è che i soggetti coinvolti hanno una totale libertà di scelta circa la forma e il contenuto del contratto. Ambedue i requisiti devono infatti essere confacenti alle esigenze di tutte le parti che sottoscriveranno il contratto. Non a caso infatti il contratto va sempre firmato con indicazione chiara della data di stipula.
Comunque sia, un avvocato contrattualista sa bene che affinché il contratto sia valido, esso deve contenere esplicitamente ben tre elementi essenziali, quali oggetto, causa e soggetti.
Contenuti articolo
L’utilità di un contratto e le eventuali clausole
Se l’ordinamento giuridico italiano non impone necessariamente la forma scritta ( ci sono infatti tipologie contrattuali, come la compravendita di immobile dove necessita la presenza di un atto notarile oltre che del contratto), redigere questo istituto giuridico vuol dire soprattutto esperire una più rimarcata garanzia alle parti. Queste ultime, qualora si dovesse verificare infatti una successiva lite, avranno a loro vantaggio il documento scritto che potrà essere in ogni momento risolto.
Dunque la forma scritta del contratto ha lo scopo di salvaguardare le parti, non soltanto in virtù del loro accordo ma anche dinanzi ad eventuali contestazioni di terzi o del fisco. Motivo per il quale ormai, anche se la legge non lo prevede, i soggetti intenzionati ad accordarsi vicendevolmente optano per la redazione di un contratto.
In merito alle eventuali clausole inserite all’interno di un contratto, esse vengono utilizzate per rendere più fluido e pulito lo schema di scrittura. Suddividendo infatti il contenuto in clausole e articoli si vanno a regolare determinati aspetti contrattuali. Le clausole possono avere un qualunque contenuto, purché siano ben leggibili, e non per forza devono essere identificate con lettere o numeri.
I requisiti essenziali del contratto
Come abbiamo accennato poc’anzi, affinché un contratto venga considerato valido deve contenere al suo interno dei requisiti essenziali: soggetti, oggetto e causa.
I soggetti. Il primo requisito quindi inerisce alle parti che intendono accordarsi e impegnarsi e che andranno poi ad apporre la firma sul documento. Essi vanno identificati in modo leggibile, indicando tutti i dati anagrafici, e per eccesso di zelo anche codice fiscale ( la partita IVA è requisito preferenziale se ad accordarsi sono professionisti e/o aziende). Nel caso una delle parti sia una società va sempre scritta chiaramente la denominazione sociale così come indicata nel registro delle imprese, nonché vanno indicati il tipo di società, la sede legale, il nome del legale rappresentante (includendo i suoi dati anagrafici.
L’oggetto del contratto. Attraverso la scrittura, le parti si impegnano a beneficiare di una prestazione di servizi, della vendita di un bene, di un obbligo di fare o un obbligo di non fare. Tali caratteristiche rappresentano l’oggetto del contratto, requisito questo che deve essere chiaramente indicato.
Causa del contratto. Infine ultimo requisito è dato dalla causa, elemento questo che inizialmente potrebbe apparire complesso, ma che in vero concettualmente rappresenta il fulcro del contratto. La causa infatti non è altro che il modo attraverso cui le parti vogliono beneficiare dell’oggetto del contratto. Più gergalmente definita, essa è il nome che utilizziamo per definire il contratto: ad esempio, donazione, affitto, transazione, comodato, vendita e così via.
Tuttavia nel contratto possono esserci anche dei requisiti accidentali, non essenziali, che perfezionano la natura dello scambio. Tra essi indichiamo, condizioni, modo e termini.
Per quanto concerne invece la data, doveroso è evidenziare che essa non viene dall’ordinamento annoverata tra i requisiti essenziali del contratto. Questo perché in sua assenza, essa può comunque essere comprovata servendosi di elementi esterni e non riconducibili al contratto stesso ( ad esempio se su una diffida non c’è data, questa può essere comunque evinta osservando un ipotetico timbro postale apposto sulla busta)
La forma scritta del contratto: quando è necessaria?
Abbiamo già anticipato che la forma scritta all’interno di un contratto si pone come elemento obbligatorio solo se espressamente previsto dalla legge ( ad esempio come avviene per la compravendita, per il contratto di locazione, contratti di banca e così via).
Esistono infatti casi in cui il documento scritto mancante viene considerato come incompletezza per il perfezionamento dell’accordo. Viceversa esistono situazioni in cui in mancanza di un contratto scritto non si compromette la validità dell’accordo: tuttavia viene da sé che nell’eventualità di una lite diventa più complesso trovare un modo per dimostrare l’esistenza dell’accordo.
Quali sono gli interessi regolabili attraverso un contratto
In linea di massima si possono regolare attraverso un accordo scritto una miriade di interessi purché si rispettino i dettami normativi.
Questo è vero, purché esso faccia riferimento ad un oggetto possibile ma anche lecito (non possono essere inclusi nel contratto elementi considerati illegali dalla legge), determinato o determinabile.
Circa invece la causa, essa non deve essere contraria all’ordine pubblico né tantomeno deve essere contraria al buon costume.
Fuori da questi casi espressamente previsti dalla legge, il contratto produce gli effetti per cui le parti si sono accordate. Tali effetti sono di natura obbligatoria, dal momento che il negozio giuridico ha il potere di costituire, modificare, estinguere obbligazioni tra le parti, o tra le parti e un terzo.